Regolamentazione del marchio Prosecco a Singapore

21 Dicembre 2023 | News

Con una decisione innovativa, la Corte d’Appello di Singapore, nella causa Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco contro Australian Grape and Wine Incorporated [2023] SGCA 37, ha dato il via libera alla registrazione di “Prosecco” come indicazione geografica ai sensi del Geographical Indications Act 2014 (“GIA”).

Si tratta del primo caso in cui la Corte d’Appello si è addentrata nel funzionamento e nell’interpretazione delle sezioni del GIA, con particolare attenzione alla sezione 41(1)(f), che vieta la registrazione di un’indicazione geografica suscettibile di trarre in inganno i consumatori sulla vera origine del prodotto, soprattutto quando contiene il nome di una varietà vegetale o di una razza animale.

Il contesto

Il caso si è svolto quando il Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco (“Consorzio”) ha cercato di registrare “Prosecco” come indicazione geografica per i vini della regione nord-orientale dell’Italia. L’Australian Grape and Wine Incorporated (“AGWI”) si è opposta alla registrazione, dando vita a una battaglia legale.

Inizialmente, il Principal Assistant Registrar ha autorizzato la registrazione, ma la General Division dell’Alta Corte di Singapore ha ribaltato la decisione, rifiutando la registrazione. Il Consorzio ha presentato ricorso contro la sentenza dell’Alta Corte.

Decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello, in linea con l’Alta Corte, ha sottolineato due requisiti congiuntivi ai sensi della sezione 41(1)(f): l’indicazione geografica deve contenere il nome di una varietà vegetale e deve essere in grado di indurre in errore il consumatore sulla vera origine geografica, non sull’origine vegetale, del prodotto.

Per quanto riguarda la questione se “Prosecco” contenga il nome di una varietà vegetale, la Corte ha ritenuto che la soglia non sia elevata, in quanto richiede solo il riconoscimento come nome di una varietà vegetale da parte di una popolazione significativa. Le prove, comprese le riviste scientifiche e l’uso generale, sostenevano l’affermazione di AGWI secondo cui “Prosecco” era oggettivamente il nome di una varietà di uva.

Per quanto riguarda la possibilità che “Prosecco” possa indurre in errore i consumatori sulla sua origine geografica, la Corte ha delineato tre fattori da prendere in considerazione. Ha sottolineato che questi fattori non sono esaustivi, ma servono da guida.

La Corte ha ritenuto che AGWI non sia riuscita a dimostrare che la registrazione di “Prosecco” avrebbe indotto in errore i consumatori. Gli elementi di prova, come il materiale pubblicitario e le statistiche sulle importazioni di “Prosecco”, sono stati ritenuti insufficienti. La Corte ha suggerito che i sondaggi tra i consumatori potrebbero essere un metodo più diretto, ma ha avvertito che tali prove dovrebbero essere accompagnate da un’adeguata metodologia di sondaggio.

Impatto della decisione

La sentenza della Corte d’appello ha creato un precedente per l’interpretazione di entrambe le parti dell’articolo 41(1)(f) del GIA in future domande. La decisione ha chiarito la valutazione delle prove, evidenziando che il materiale pubblicitario e i numeri di vendita da soli non sono sufficienti a dimostrare l’inganno del consumatore.

La Corte d’appello ha distinto le indicazioni geografiche dai marchi, sottolineando la loro natura distinta. Inoltre, ha respinto l’applicazione dei principi dell’UE per interpretare la GIA, evidenziando gli aspetti unici del modello di protezione delle indicazioni geografiche di Singapore.

La sentenza è disponibile sul sito web delle Corti di Singapore (www.judiciary.gov.sg) per ulteriori dettagli.