{"id":7098,"date":"2023-10-26T12:18:56","date_gmt":"2023-10-26T10:18:56","guid":{"rendered":"https:\/\/algebra.sg\/?p=7098"},"modified":"2023-10-26T14:59:05","modified_gmt":"2023-10-26T12:59:05","slug":"tp-it-sg-au-comparativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/algebra.sg\/it\/news\/tp-it-sg-au-comparativo\/","title":{"rendered":"Comparativa Sintesi normativa sul Transfer Pricing in Italia, Singapore e Australia"},"content":{"rendered":"\n<table id=\"tablepress-3\" class=\"tablepress tablepress-id-3\">\n<thead>\n<tr class=\"row-1\">\n\t<th class=\"column-1\">SINTESI NORMATIVA SUL <br \/>\nTRANSFER PRICING IN ITALIA<\/th><th class=\"column-2\">SINTESI NORMATIVA SUL<br \/>\nTRANSFER PRICING IN SINGAPORE<br \/>\n<\/th><th class=\"column-3\">SINTESI NORMATIVA SUL<br \/>\nTRANSFER PRICING IN AUSTRALIA<br \/>\n<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody class=\"row-striping row-hover\">\n<tr class=\"row-2\">\n\t<td class=\"column-1\">Le aziende che optano per la documentazione TP (Master File, documentazione specifica per paese) devono presentarla per ogni anno fiscale al momento della dichiarazione dei redditi. Il Master File e la Documentazione Specifica per Paese (Local File) devono essere firmati dal legale rappresentante o da un delegato che rappresenta il contribuente mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.<\/td><td class=\"column-2\">A partire dall'anno di valutazione 2019 (ossia l'anno finanziario 2018), i contribuenti con entrate lorde derivanti dalla loro attivit\u00e0 superiore a 10 milioni di SGD devono preparare la documentazione sui prezzi di trasferimento ai sensi della sezione 34F della legge sull'imposta sul reddito, a meno che non siano esentati dal farlo.  <\/td><td class=\"column-3\">In base alle norme generali relative ai prezzi di trasferimento, i contribuenti possono, su base volontaria, preparare la documentazione relativa ai prezzi di trasferimento (con i dettagli dei prezzi comparabili e delle politiche in materia di prezzi di trasferimento) per sostenere di avere una posizione ragionevolmente discutibile (RAP) e mitigare eventuali sanzioni amministrative che possono essere applicate nel caso in cui il Commissioner modifichi una valutazione. La sottodivisione 284-E dell'Allegato 1 del Tax Administration Act 1953 stabilisce i requisiti di documentazione sui prezzi di trasferimento che un'entit\u00e0 dovrebbe soddisfare ai fini dell'attenuazione delle sanzioni. <\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-3\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>Il principio di libera concorrenza<\/strong><br \/>\nL'articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (c.d. anche Codice delle Imposte sui Redditi) recepisce nel diritto il principio di libera concorrenza sancito dall'articolo 9 del Modello di Convenzione fiscale dell'OCSE come segue: \"Elementi di reddito derivanti da operazioni con societ\u00e0 non residenti che controllano direttamente o indirettamente l'impresa, sono da essa controllate o sono controllate dalla stessa societ\u00e0 che controlla l'impresa,  sono determinati sulla base delle condizioni e dei prezzi che sarebbero stati concordati tra parti indipendenti che operano in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili.\" <br \/>\nDecreto Ministeriale 14 maggio 2018, articolo 1: \"Il presente decreto, tenendo conto delle migliori prassi internazionali, fornisce le linee guida per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito \"TUIR\"), ai fini del rispetto del principio di libera concorrenza ivi contenuto\". <\/td><td class=\"column-2\"><strong>Il principio di libera concorrenza<\/strong><br \/>\nUn riferimento al principio di libera concorrenza \u00e8 fornito dalla sezione 34D della legge sull'imposta sul reddito di Singapore.<\/td><td class=\"column-3\"><strong>Il principio di libera concorrenza<\/strong><br \/>\nUn riferimento al principio di libera concorrenza \u00e8 fornito dall'Income Tax Assessment Act 1997 (ITAA 1997), sottodivisione 815.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-4\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>Linee guida sui prezzi di trasferimento<\/strong><br \/>\nIl Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018, nel definire le indicazioni generali per la corretta applicazione del principio di libera concorrenza stabilito dalla legge all'articolo 110, comma 7, del TUIR, fa esplicito riferimento anche alle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento e al Rapporto finale dell'OCSE sulle azioni BEPS 8-10. <\/td><td class=\"column-2\"><strong>Linee guida sui prezzi di trasferimento<\/strong><br \/>\nSingapore dispone di proprie linee guida sui prezzi di trasferimento, che seguono in gran parte i principi fondamentali stabiliti nelle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento e menzionano che Singapore generalmente si ispira alle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.  Le linee guida sui prezzi di trasferimento di Singapore sono al di fuori della legislazione nazionale in materia di prezzi di trasferimento e forniscono indicazioni ai contribuenti di Singapore su come rispettare il principio di libera concorrenza nelle transazioni con le loro parti correlate.  Inoltre, le linee guida sui prezzi di trasferimento di Singapore stabiliscono aspettative e pratiche che sono specificamente rilevanti per i contribuenti di Singapore. Per esempio:<br \/>\n\u2022 Il processo da osservare quando i contribuenti di Singapore presentano una domanda di accordo preventivo sui prezzi e procedura amichevole. <br \/>\n\u2022 Il margine del 5% per i servizi di supporto ordinario e il margine indicativo per i prestiti con parti correlate non superiori a 15 milioni di SGD che i contribuenti di Singapore possono scegliere di applicare. <br \/>\n\u2022 Le circostanze in cui le rettifiche di fine anno effettuate dai contribuenti di Singapore sono consentite ai sensi della legge fiscale nazionale.<\/td><td class=\"column-3\"><strong>Linee guida sui prezzi di trasferimento<\/strong><br \/>\nLe revisioni apportate alle leggi fiscali australiane nel 2012 e nel 2013, in particolare sotto forma di suddivisioni 815-A, 815-B e 815-C dell'Income Tax Assessment Act 1997, hanno portato a un maggiore allineamento della nostra legislazione con l'applicazione del principio di libera concorrenza come descritto nelle linee guida dell'OCSE. <br \/>\nLa normativa prevede specificamente che, al fine di determinare l'effetto che la normativa ha in relazione a un'entit\u00e0, le condizioni di libera concorrenza dovrebbero essere individuate in modo da garantire al meglio la coerenza con le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento. Negli anni a partire dal 1\u00b0 luglio 2017, la legislazione australiana sui prezzi di trasferimento \u00e8 stata modificata per fare specifico riferimento alle linee guida sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, approvate dal Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e modificate da ultimo il 19 maggio 2017 (TPG).<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-5\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>Parti correlate<\/strong><br \/>\nL'articolo 110, comma 7, del TUIR, come modificato nel giugno 2017, si riferisce alle operazioni avvenute tra un'impresa italiana e societ\u00e0 non residenti che: \"direttamente o indirettamente controllano l'impresa italiana, o sono da essa controllate, o sono controllate dalla stessa societ\u00e0 che controlla l'impresa italiana\". Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018 prevede le seguenti precisazioni: <br \/>\na) per \"imprese collegate\" si intende un'impresa residente nel territorio italiano nonch\u00e9 le societ\u00e0 non residenti qualora: 1. una di esse partecipi direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale dell'altra, o 2. la stessa persona partecipi direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale di entrambe le imprese;  <br \/>\nb) \"partecipazione alla gestione, al controllo o al capitale\": 1. una partecipazione superiore al 50% al capitale, ai diritti di voto o agli utili di un'altra impresa; oppure 2. l'influenza dominante sulla gestione di un'altra impresa, sulla base di vincoli patrimoniali o contrattuali.<\/td><td class=\"column-2\"><strong>Parti correlate<\/strong><br \/>\nLa definizione di parti correlate \u00e8 fornita ai sensi dell'articolo 13(16) della legge sull'imposta sul reddito di Singapore come segue: Per \"parte correlata\", in relazione a una persona, si intende qualsiasi altra persona che, direttamente o indirettamente, controlla tale persona, o \u00e8 controllata, direttamente o indirettamente, da tale persona, o quando lui e quell'altra persona, direttamente o indirettamente,  sono sotto il controllo di una persona comune. Non ci sono soglie di controllo o di propriet\u00e0 previste dalla legge sull'imposta sul reddito di Singapore ai fini della determinazione della parte correlata ai sensi della sezione 13(16).<\/td><td class=\"column-3\"><strong>Parti correlate<\/strong><br \/>\nLa legislazione australiana sui prezzi di trasferimento non fornisce una definizione di parti correlate. La legislazione australiana sui prezzi di trasferimento \u00e8 applicabile se un'entit\u00e0 australiana ottiene un vantaggio fiscale in Australia da condizioni transfrontaliere non di libera concorrenza, indipendentemente dal fatto che le parti siano imparentate tra loro. Non ci sono soglie di controllo o di propriet\u00e0 per l'applicazione della legislazione. Tuttavia, una definizione di parti correlate internazionali \u00e8 contenuta nelle istruzioni dell'ATO per la compilazione dell'International Dealings Schedule (IDS). Un IDS deve essere depositato quando un contribuente ha stipulato determinati rapporti o accordi internazionali.  <br \/>\nIl termine secondo le istruzioni IDS include: - qualsiasi entit\u00e0 o persona estera che partecipi direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale dell'utente <br \/>\n- qualsiasi entit\u00e0 o persona estera nei confronti della quale l'utente partecipa direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale -\uf0b7 qualsiasi entit\u00e0 o persona estera in relazione alla quale le persone che partecipano direttamente o indirettamente alla sua gestione, al suo controllo o al suo capitale sono le stesse persone che partecipano direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale dell'utente.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-6\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento<\/strong><br \/>\nI metodi TP, nello specifico i metodi riconosciuti dall'OCSE, sono descritti nell'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018. Ai sensi del paragrafo 5, i contribuenti possono applicare un metodo diverso da CUP, Resale Price, Cost Plus, TNMM e Profit Split solo se possono dimostrare che: <br \/>\ni) nessuno di tali metodi potrebbe essere applicato con risultati attendibili per determinare il prezzo di un'operazione controllata sulla base del principio di libera concorrenza; e <br \/>\nii) tale diverso metodo produce un risultato coerente con quello che ci si aspetterebbe da imprese indipendenti nell'effettuare operazioni analoghe non controllate.<br \/>\nDeve essere applicato il metodo pi\u00f9 appropriato.<\/td><td class=\"column-2\"><strong>Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento<\/strong><br \/>\nLa normativa nazionale non prevede l'utilizzo di metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento in relazione alle operazioni tra parti correlate, ma le linee guida sui prezzi di trasferimento di Singapore forniscono indicazioni sulla scelta del metodo pi\u00f9 appropriato per determinare il prezzo di libera concorrenza per un'operazione con parti correlate. Inoltre, Singapore si ispira alle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.<br \/>\nIl 24 maggio 2019 Singapore ha pubblicato le Linee guida sui prezzi di trasferimento (argomento speciale) \u2013 Attivit\u00e0 di marketing e negoziazione delle materie prime. Le linee guida sono al di fuori della legislazione nazionale in materia di prezzi di trasferimento e analizzano il valore economico delle attivit\u00e0 di commercializzazione e negoziazione di merci dei contribuenti a Singapore e aiutano i contribuenti a rispettare il principio di libera concorrenza e l'obbligo di documentazione dei prezzi di trasferimento quando tali attivit\u00e0 sono svolte con le loro parti correlate. Le linee guida fanno riferimento alle indicazioni contenute nei paragrafi da 2.18 a 2.22 delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.<\/td><td class=\"column-3\"><strong>Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento<\/strong><br \/>\nLa legislazione australiana non specifica alcun metodo particolare da utilizzare in relazione alle operazioni tra parti correlate. Il paragrafo 815-125(2) dell'Income Tax Assessment Act 1997 (ITAA 1997) stabilisce che \"nell'individuare le condizioni di libera concorrenza utilizzare il metodo o la combinazione di metodi pi\u00f9 appropriato e affidabile tenendo conto di tutti i fattori pertinenti\".   Il paragrafo rileva che i metodi possibili includono i metodi indicati nei documenti della sezione 815-135 ITAA1997 vale a dire il TPG dell'OCSE (cfr. il riferimento di cui alla domanda 2 al pertinente materiale orientativo). <br \/>\nVengono pertanto utilizzati i metodi delineati nel TPG dell'OCSE.<br \/>\nL'Australia cerca di adottare il metodo pi\u00f9 appropriato e affidabile o pi\u00f9 adatto alle circostanze di ciascun caso particolare. La legislazione australiana afferma: \"Nell'identificare le condizioni di libera concorrenza, utilizzare il metodo, o la combinazione di metodi, che \u00e8 il pi\u00f9 appropriato e affidabile, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, inclusi i seguenti:  <br \/>\na) i rispettivi punti di forza e di debolezza dei possibili metodi nella loro applicazione alle condizioni reali;  <br \/>\nb) le circostanze, comprese le funzioni svolte, i beni utilizzati e i rischi sostenuti dalle entit\u00e0;  <br \/>\nc) la disponibilit\u00e0 di informazioni attendibili necessarie per l'applicazione di un determinato metodo;  <br \/>\nd) il grado di comparabilit\u00e0 tra le circostanze effettive e le circostanze comparabili, compresa l'affidabilit\u00e0 di eventuali adeguamenti volti ad eliminare l'effetto delle differenze sostanziali tra tali circostanze.\"<br \/>\nLa legislazione australiana fa riferimento al TPG anche per quanto riguarda la selezione e l'applicazione del metodo pi\u00f9 appropriato (cfr. anche il riferimento di cui alla domanda 2 ai pertinenti materiali di orientamento).<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-7\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>Analisi di comparabilit\u00e0<\/strong><br \/>\nLa definizione di comparabilit\u00e0 di cui all'articolo 3 del D.M. 14 maggio 2018 \u00e8 la stessa di cui al Capitolo III del TPG OCSE. <br \/>\nL'articolo 6 del D.M. 14 maggio 2018 riguarda l'intervallo di libera concorrenza. L'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario selezionato per applicare il metodo pi\u00f9 appropriato \u00e8 considerato di libera concorrenza se i dati riflettono una serie di operazioni non controllate, ciascuna delle quali \u00e8 ugualmente comparabile all'operazione controllata, a seguito dell'analisi di comparabilit\u00e0.   Si considera che un'operazione controllata sia stata effettuata nel rispetto del principio di libera concorrenza se l'indicatore finanziario pertinente rientra nell'intervallo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se l'indicatore finanziario di un'operazione controllata non rientra nell'intervallo di libera concorrenza, l'amministrazione fiscale lo adegua in modo che rientri nell'intervallo, fatto salvo il diritto dell'impresa associata di fornire elementi di prova del fatto che l'operazione controllata soddisfa il principio di libera concorrenza, nonch\u00e9 il potere dell'amministrazione fiscale di non tenere conto di tali elementi di prova fornendo un'adeguata motivazione.<\/td><td class=\"column-2\"><strong>Analisi di comparabilit\u00e0<\/strong><br \/>\nLe linee guida sui prezzi di trasferimento di Singapore forniscono indicazioni sull'analisi della comparabilit\u00e0. Inoltre, Singapore si ispira alle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.<br \/>\nPer quanto possibile, i contribuenti sono tenuti a utilizzare comparabili locali nella loro analisi di comparabilit\u00e0. Quando i contribuenti non sono in grado di trovare un numero sufficiente di comparabili locali affidabili, possono estendere la loro ricerca a comparabili regionali. I contribuenti devono includere la base di selezione dei prodotti comparabili nella loro documentazione sui prezzi di trasferimento.<br \/>\nIn genere \u00e8 difficile determinare il prezzo o il margine di libera concorrenza. Pertanto, l'uso di una gamma di prezzi o margini \u00e8 accettabile e le linee guida sui prezzi di trasferimento di Singapore forniscono le seguenti indicazioni: Un'ampia gamma di prezzi o margini pu\u00f2 suggerire l'esistenza di problemi o difetti di comparabilit\u00e0 che non possono essere individuati e\/o quantificati nell'analisi di comparabilit\u00e0 e pertanto non sono adeguati. In una situazione di questo tipo, i valori anomali come i punti dati minimi e massimi dovrebbero essere esclusi. Per migliorare l'affidabilit\u00e0 dell'analisi di comparabilit\u00e0, i contribuenti potrebbero applicare l'intervallo interquartile per determinare la remunerazione di libera concorrenza. Un intervallo completo (cio\u00e8 dal minimo al massimo) pu\u00f2 occasionalmente essere considerato come l'intervallo di prezzo di libera concorrenza quando tutti i punti dell'intervallo possono essere considerati ugualmente affidabili. Un esempio di tale circostanza \u00e8 il caso in cui il contribuente abbia applicato il metodo CUP e abbia dimostrato che tutte le osservazioni nell'intervallo completo sono ugualmente affidabili.<br \/>\nSe del caso, devono essere effettuati adeguamenti di comparabilit\u00e0 per aumentare l'affidabilit\u00e0 dei risultati. Le linee guida sui prezzi di trasferimento di Singapore forniscono indicazioni sugli adeguamenti di comparabilit\u00e0.<\/td><td class=\"column-3\"><strong>Analisi di comparabilit\u00e0<\/strong><br \/>\nL'Australia adotta le linee guida sull'analisi della comparabilit\u00e0 nella sua legislazione sui prezzi di trasferimento. La legislazione australiana afferma: \"Nell'identificare circostanze comparabili ai fini della presente sezione, \u00e8 necessario tenere conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui: (a) le funzioni svolte, i beni utilizzati e i rischi sostenuti dalle entit\u00e0;  b) le caratteristiche dei beni o dei servizi trasferiti;  c) i termini di tutti i contratti pertinenti tra i soggetti; d) la situazione economica;  e) le strategie commerciali delle entit\u00e0.  Cfr. anche il riferimento alla domanda 2 di cui sopra ai pertinenti materiali di orientamento.<br \/>\nA parit\u00e0 di condizioni, l'ATO preferisce utilizzare comparabili nazionali in cui l'entit\u00e0 australiana \u00e8 la parte sottoposta a test, in quanto tali elementi fornirebbero generalmente una comparabilit\u00e0 pi\u00f9 stretta, soprattutto in termini di circostanze economiche. Tuttavia, tutto dipende dai fatti e dalle circostanze particolari e dalla disponibilit\u00e0 di dati affidabili.<br \/>\nLa legislazione nazionale australiana al paragrafo 815-125 (2) prevede che \"nell'identificare le condizioni di libera concorrenza utilizzare il metodo o la combinazione di metodi pi\u00f9 appropriato e affidabile, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti\". Se del caso, pu\u00f2 essere utilizzato un intervallo di libera concorrenza e\/o una misura statistica per determinare la remunerazione di libera concorrenza. Cfr. anche il riferimento alla domanda 2 di cui sopra ai pertinenti materiali di orientamento.<br \/>\nLa legislazione nazionale australiana non impone adeguamenti quantitativi per la comparabilit\u00e0. La normativa prevede, al punto 815-125 (4) dell'ITAA 1997, che, in presenza di differenze sostanziali tra le circostanze effettive e quelle comparabili, ai fini della comparabilit\u00e0 \u00e8 sufficiente che siano apportate rettifiche ragionevolmente accurate per eliminare l'effetto della differenza. <\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-8\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>Operazioni su immobilizzazioni immateriali<\/strong><br \/>\nLa legislazione o i regolamenti nazionali TP italiani non contengono indicazioni specifiche sulla determinazione del prezzo delle operazioni controllate che coinvolgono beni immateriali. Si applica il principio di libera concorrenza. Il Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018 fa riferimento nel Preambolo alla Relazione Finale sulle Azioni 8-10 del Progetto BEPS OCSE\/G20 e alle Linee Guida OCSE approvate dal Consiglio OCSE il 10 luglio 2017. Inoltre, all'articolo 9 stabilisce che qualsiasi ulteriore disposizione di attuazione deve essere prevista da una o pi\u00f9 decisioni del commissario, tenendo conto delle disposizioni delle linee guida dell'OCSE regolarmente aggiornate. Per quanto riguarda le operazioni relative ai beni immateriali, i riferimenti al TPG dell'OCSE sono presenti anche nel regime patent box (cfr. la risposta alla domanda 14).<\/td><td class=\"column-2\"><strong>Operazioni su immobilizzazioni immateriali<\/strong><br \/>\nLa sezione 19B della legge sull'imposta sul reddito di Singapore prevede che le spese in conto capitale sostenute per i diritti di propriet\u00e0 intellettuale ai fini della svalutazione delle detrazioni debbano essere basate sul prezzo di mercato aperto. Inoltre, la sezione 34D della legge sull'imposta sul reddito di Singapore richiede che le transazioni tra parti correlate siano condotte a condizioni di mercato.<\/td><td class=\"column-3\"><strong>Operazioni su immobilizzazioni immateriali<\/strong><br \/>\nNon vi sono indicazioni specifiche nella legislazione australiana sui prezzi di trasferimento per quanto riguarda la determinazione dei prezzi delle transazioni controllate che coinvolgono beni immateriali. Tuttavia, poich\u00e9 la legislazione australiana in materia di prezzi di trasferimento incorpora il TPG attraverso la sezione 815-135 dell'ITAA 1997, saranno applicabili le linee guida contenute nel TPG relative alla determinazione dei prezzi delle transazioni controllate che coinvolgono beni immateriali. Cfr. il riferimento di cui alla domanda 2 al materiale di orientamento pertinente.<br \/>\nLe principali norme australiane in materia di imposte sul reddito relative al trattamento fiscale dei beni immateriali (sia specificamente che pi\u00f9 in generale) includono: \uf0b7 norme relative alle detrazioni in conto capitale uniformi (ammortamento) \u2013 Divisione 40 ITAA 1997 \uf0b7 norme sul consolidamento fiscale \u2013 Parte 3-90 ITAA 1997 \uf0b7 norme in materia di imposta sulle plusvalenze \u2013 Parte 3-1 ITAA 1997 \uf0b7 norme in materia di ricerca e sviluppo \u2013 Divisione 355 ITAA 1997 \uf0b7 norme in materia di capitalizzazione sottile \u2013 Divisione 820 ITAA 1997.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-9\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>HTVI<\/strong><br \/>\nLa normativa nazionale non prevede regole sui prezzi di trasferimento o misure speciali per quanto riguarda gli immateriali difficili da valutare.<br \/>\nNel 2015 l'Italia ha introdotto un regime facoltativo in materia di PI (\"patent box\") basato sull'approccio del nesso, conformemente all'azione 5 del BEPS. Il riferimento esplicito al TPG dell'OCSE \u00e8 previsto dalla legge. La disposizione di legge stabilisce che il reddito immateriale deve essere determinato sulla base dei principi e delle metodologie raccomandati dal TPG OCSE.<\/td><td class=\"column-2\"><strong>HTVI<\/strong><br \/>\nLa normativa nazionale non prevede regole sui prezzi di trasferimento o misure speciali per quanto riguarda gli immateriali difficili da valutare.<br \/>\nIl Singapore Income Act (sezione 19B) prevede che le spese in conto capitale sostenute per i diritti di propriet\u00e0 intellettuale ai fini della svalutazione delle indennit\u00e0 debbano essere basate sul prezzo di mercato aperto. Nel caso in cui i diritti di propriet\u00e0 intellettuale siano HTVI, Singapore si baserebbe sulla sezione D.4 del capo VI riveduto delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento e sull'allegato al capo VI sugli orientamenti per le amministrazioni fiscali sull'applicazione del metodo HTVI.<\/td><td class=\"column-3\"><strong>HTVI<\/strong><br \/>\nLa legislazione nazionale australiana non prevede specificamente norme sui prezzi di trasferimento o misure speciali per quanto riguarda i beni immateriali difficili da valutare. Tuttavia, poich\u00e9 la legislazione australiana sui prezzi di trasferimento incorpora il TPG attraverso la sezione 815-135 dell'ITAA 1997, le linee guida contenute nel TPG relative agli immateriali difficili da valutare saranno pertinenti. Cfr. il riferimento di cui alla domanda 2 al materiale di orientamento pertinente.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-10\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>Termini di prescrizione applicabili agli accertamenti fiscali<\/strong><br \/>\nL'Italia ha un termine di prescrizione di sette anni per effettuare accertamenti con imposta aggiuntiva. Il termine di prescrizione si applica indipendentemente dal tipo di transazioni. <\/td><td class=\"column-2\"><strong>Termini di prescrizione applicabili agli accertamenti fiscali<\/strong><br \/>\nSingapore ha un termine di prescrizione di quattro anni per effettuare accertamenti con imposta aggiuntiva. Il termine di prescrizione si applica indipendentemente dal tipo di transazioni. Non c'\u00e8 prescrizione per effettuare accertamenti per l'assolvimento o la riduzione dell'imposta.<\/td><td class=\"column-3\"><strong>Termini di prescrizione applicabili agli accertamenti fiscali<\/strong><br \/>\nL'Australia ha un termine di prescrizione di quattro anni per effettuare accertamenti con imposta aggiuntiva.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-11\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>Orientamenti sulle operazioni di servizi infragruppo<\/strong><br \/>\nLa normativa nazionale italiana in materia di prezzi di trasferimento non contiene indicazioni specifiche sulle operazioni di servizi infragruppo. I TPG dell'OCSE sono seguiti.<\/td><td class=\"column-2\"><strong>Orientamenti sulle operazioni di servizi infragruppo<\/strong><br \/>\nLe linee guida specifiche per le operazioni di servizi infragruppo sono fornite nelle Linee guida sui prezzi di trasferimento di Singapore.<\/td><td class=\"column-3\"><strong>Orientamenti sulle operazioni di servizi infragruppo<\/strong><br \/>\nLa legislazione australiana in materia di prezzi di trasferimento non fornisce indicazioni specifiche sulle transazioni di servizi infragruppo. Tuttavia, poich\u00e9 la legislazione australiana in materia di prezzi di trasferimento incorpora il TPG attraverso la sezione 815-135 dell'ITAA 1997, gli orientamenti contenuti nel TPG relativi ai servizi infragruppo sarebbero pertinenti. <br \/>\nLe norme australiane sui prezzi di trasferimento sono auto-esecutive e il Tax Commissioner in Australia non ha il potere generale di derogare all'applicazione del test legale sottostante. Tuttavia, il \u00abpotere generale di amministrazione\u00bb del commissario pu\u00f2 essere applicato per orientare l'approccio del commissario alla conformit\u00e0.  <br \/>\nLe norme australiane sull'imposta sul reddito (al di fuori delle norme sui prezzi di trasferimento) contengono una serie di disposizioni rilevanti per il trattamento fiscale delle transazioni che coinvolgono servizi.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-12\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>Servizi infragruppo a basso valore aggiunto<\/strong><br \/>\nL'articolo 7 del D.M. 14 maggio 2018 disciplina l'approccio semplificato per i servizi infragruppo a basso valore aggiunto, cos\u00ec come descritto nelle Azioni BEPS 8-10, senza soglie. Questo approccio \u00e8 coerente con le azioni BEPS 8-10. Nell'applicare l'approccio semplificato per i servizi infragruppo a basso valore aggiunto, le societ\u00e0 sono tenute a fornire informazioni specifiche nella scheda paese (documentazione specifica per paese).<\/td><td class=\"column-2\"><strong>Servizi infragruppo a basso valore aggiunto<\/strong><br \/>\nI contribuenti possono scegliere di applicare il mark-up del 5% per i servizi di supporto ordinario in alternativa all'esecuzione di un'analisi dettagliata dei prezzi di trasferimento a condizione che: <br \/>\na) I servizi rientrano nell'elenco dei servizi di supporto ordinario;  <br \/>\nb) il fornitore di servizi non offre gli stessi servizi di supporto di routine a una parte non correlata; e <br \/>\nc) Tutti i costi, compresi i costi diretti, indiretti e operativi, relativi ai servizi di assistenza ordinaria prestati sono presi in considerazione nel calcolo del ricarico di costo del 5%. <br \/>\nNel caso in cui il servizio non rientri nell'elenco dei servizi di assistenza ordinaria di cui alla lettera a), i contribuenti possono applicare il margine di profitto del 5% nell'ambito dell'approccio semplificato dell'OCSE sui servizi infragruppo a basso valore aggiunto di cui al capitolo VII delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, a condizione che: <br \/>\na) il servizio soddisfaceva la definizione di servizi infragruppo a basso valore aggiunto per l'approccio semplificato dell'OCSE; <br \/>\nb) il servizio non \u00e8 specificamente escluso come servizio infragruppo a basso valore aggiunto per l'approccio semplificato dell'OCSE;<br \/>\nc) l'autorit\u00e0 fiscale dell'altra parte del servizio ha adottato in modo analogo l'approccio semplificato dell'OCSE; <br \/>\nd) il prestatore di servizi non offre lo stesso servizio a una parte non correlata; e <br \/>\ne) Tutti i costi, compresi i costi diretti, indiretti e operativi, relativi al servizio svolto sono presi in considerazione nel calcolo del ricarico di profitto del 5%.<\/td><td class=\"column-3\"><strong>Servizi infragruppo a basso valore aggiunto<\/strong><br \/>\nL'Australia applica opzioni semplificate di mantenimento dei prezzi di trasferimento ai servizi infragruppo a basso valore aggiunto.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-13\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>Accordi di partecipazione ai costi e di condivisione dei costi<\/strong><br \/>\nLa legislazione nazionale TP non fornisce orientamenti specifici sugli accordi di partecipazione ai costi o sugli accordi di condivisione dei costi. I TPG dell'OCSE sono seguiti.<\/td><td class=\"column-2\"><strong>Accordi di partecipazione ai costi e di condivisione dei costi<\/strong><br \/>\nLe linee guida specifiche per gli accordi di contribuzione ai costi sono fornite nelle linee guida sui prezzi di trasferimento di Singapore. Si rimanda al capitolo VIII delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.<br \/>\nUn prestatore di servizi pu\u00f2 addebitare alla sua parte correlata la sua quota proporzionale del costo dei servizi senza maggiorazione nell'ambito di un accordo di condivisione dei costi a condizione che: <br \/>\na) la quota dei costi di ciascun partecipante deve essere sostenuta sotto forma di contributi in denaro o altri contributi monetari;<br \/>\nb) I servizi non sono forniti a soggetti estranei; <br \/>\nc) la prestazione di servizi a parti correlate non \u00e8 l'attivit\u00e0 principale del prestatore di servizi, ossia i costi di prestazione dei servizi non superano il 15% delle spese complessive del prestatore di servizi; <br \/>\nd) I servizi rientrano nell'elenco dei servizi di supporto ordinario; e <br \/>\ne) Esiste una documentazione relativa ai prezzi di trasferimento per l'accordo.<\/td><td class=\"column-3\"><strong>Accordi di partecipazione ai costi e di condivisione dei costi<\/strong><br \/>\nLa legislazione nazionale australiana non prevede specificamente norme sui prezzi di trasferimento o misure speciali relative agli accordi di contribuzione ai costi. Tuttavia, poich\u00e9 la legislazione australiana in materia di prezzi di trasferimento incorpora il TPG attraverso la sezione 815-135 dell'ITAA 1997, gli orientamenti contenuti nel TPG relativi agli accordi di contribuzione ai costi sarebbero pertinenti. Cfr. il riferimento di cui alla domanda 2 al materiale di orientamento pertinente.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-14\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>Attivit\u00e0 centralizzate in gruppi di imprese multinazionali<\/strong><br \/>\nLa legislazione nazionale TP non fornisce alcuna guida specifica sulle attivit\u00e0 centralizzate nei gruppi di imprese multinazionali.<\/td><td class=\"column-2\"><strong>Attivit\u00e0 centralizzate in gruppi di imprese multinazionali<\/strong><br \/>\nIl 19 marzo 2021 Singapore ha pubblicato le Linee guida sui prezzi di trasferimento (tema speciale) \u2013 Attivit\u00e0 centralizzate nei gruppi di imprese multinazionali. Le linee guida discutono i contributi al valore economico delle attivit\u00e0 centralizzate a Singapore e la loro importanza per un gruppo di imprese multinazionali. Le Linee Guida forniscono inoltre indicazioni su come analizzare tali attivit\u00e0 svolte a Singapore tra parti correlate, i fattori che possono influenzare il prezzo di trasferimento per tali attivit\u00e0 e i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento che possono essere appropriati.<\/td><td class=\"column-3\"><strong>Attivit\u00e0 centralizzate in gruppi di imprese multinazionali<\/strong><br \/>\nLa legislazione nazionale TP non fornisce alcuna guida specifica sulle attivit\u00e0 centralizzate nei gruppi di imprese multinazionali.<br \/>\nUn aspetto dell'approccio dell'ATO per monitorare tali accordi \u00e8 un'analisi basata sul rischio contenuta negli orientamenti pratici sulla conformit\u00e0 (PCG) 2017\/1, che copre l'approccio di conformit\u00e0 alle questioni relative ai prezzi di trasferimento (TP) relative ai modelli operativi centralizzati che coinvolgono le funzioni di approvvigionamento, marketing, vendita e distribuzione.<br \/>\nQuesti modelli operativi centralizzati sono stati denominati \"hub\". Il PCG \u00e8 una dichiarazione generale sulla questione e include anche tre programmi:<br \/>\nL'Allegato 1 riguarda i centri di commercializzazione offshore;<br \/>\nL'allegato 2 riguarda gli accordi di appalto non essenziali offshore; e<br \/>\nLa bozza dell'allegato 3 si concentra sugli hub di servizi di trasporto marittimo offshore. <\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-15\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>Linee guida specifiche per le transazioni finanziarie<\/strong><br \/>\nLa legislazione nazionale italiana non contiene indicazioni specifiche sui prezzi di trasferimento per le transazioni finanziarie. I TPG dell'OCSE sono seguiti.  <\/td><td class=\"column-2\"><strong>Linee guida specifiche per le transazioni finanziarie<\/strong><br \/>\nLe linee guida specifiche per le transazioni finanziarie sono fornite nelle Linee guida sui prezzi di trasferimento di Singapore. Si rimanda al capitolo X delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.<\/td><td class=\"column-3\"><strong>Linee guida specifiche per le transazioni finanziarie<\/strong><br \/>\nLa legislazione nazionale australiana sui prezzi di trasferimento non fornisce indicazioni specifiche sulle transazioni finanziarie. La legislazione australiana sui prezzi di trasferimento incorpora il TPG attraverso la sezione 815135 ITAA 1997. Cfr. il riferimento di cui alla domanda 2 al materiale di orientamento pertinente. Poich\u00e9 l'attuale formulazione della legge si riferisce solo al TPG come modificato il 19 maggio 2017, il capitolo X del TPG, relativo alle transazioni finanziarie (pubblicato l'11 febbraio 2020), non \u00e8 incluso come parte dei materiali di orientamento prescritti. Saranno necessarie future modifiche legislative al fine di includere il capitolo X nei materiali orientativi.<br \/>\nSebbene l'Australia non abbia attuato le raccomandazioni contenute nell'azione 4 del BEPS, l'Australia dispone di disposizioni in materia di sottocapitalizzazione nella divisione 820 dell'ITAA 1997. Le norme australiane sull'imposta sul reddito (al di fuori delle norme sui prezzi di trasferimento) contengono una serie di disposizioni aggiuntive rilevanti per il trattamento fiscale delle transazioni finanziarie. Il Taxation Ruling TR 2020\/4 si occupa dell'applicazione del test del debito di libera concorrenza contenuto nelle regole di thin capitalization nella divisione 820 dell'ITAA 1997. L'ATO ha inoltre pubblicato varie linee guida pratiche sulla conformit\u00e0 che forniscono trasparenza ai contribuenti sul quadro di valutazione del rischio adottato dall'ATO nel definire il suo approccio alla conformit\u00e0 su questioni particolari: \uf0b7 La linea guida pratica sulla conformit\u00e0 PCG 2020\/7 fornisce orientamenti e un quadro di valutazione del rischio che delinea l'approccio di conformit\u00e0 dell'Australia all'applicazione del test del debito di libera concorrenza. \uf0b7 Orientamenti pratici sulla conformit\u00e0 PCG 2017\/4 delinea l'approccio dell'Australia alle questioni fiscali associate agli accordi di finanziamento transfrontaliero con parti correlate e alle operazioni correlate.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-16\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>Documentazione sui prezzi di trasferimento<\/strong><br \/>\nLa legislazione o il regolamento italiano non richiedono al contribuente l'obbligo di predisporre il Master File e la Documentazione Specifica per Paese (Local File). Il Master File e la Documentazione Specifica per Paese (Local File) sono facoltativi per i contribuenti. I contribuenti che presentano la documentazione TP appropriata beneficeranno della cosiddetta \"protezione sanzionatoria\" in caso di rettifiche al rialzo. <br \/>\nNel caso di specie, l'articolo 26 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recepito \u2013 con modificazioni \u2013 dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto un regime di tutela sanzionatoria per le imprese che depositano idonea documentazione TP. <br \/>\nIl contenuto del Master File e della Country Specific Documentation (Local File) \u2013 oggetto delle linee guida per l'attuazione, contenute nel Provvedimento del Commissario dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020 \u2013 \u00e8 sostanzialmente identico agli Annessi I e II del Capo V del TPG.<br \/>\nLa normativa italiana impone al contribuente di predisporre la documentazione relativa ai prezzi di trasferimento relativa alla rendicontazione Paese per Paese corrispondente all'Allegato III al Capo V del TPG. La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ha introdotto la rendicontazione Paese per Paese. Il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2017 prevede la regolamentazione della CbCR, in ottemperanza alla Direttiva 2016\/881\/UE del Consiglio UE del 25 maggio 2016.  Il Provvedimento del Commissario dell'Agenzia delle Entrate del 28 novembre 2017 fornisce indicazioni dettagliate sull'attuazione della CbCR. <br \/>\nIl contribuente deve presentare la documentazione TP alle autorit\u00e0 fiscali in forma elettronica entro 20 giorni dalla richiesta. Il Master file e la Documentazione Specifica per Paese devono essere redatti in lingua italiana. Tuttavia, il Masterfile pu\u00f2 essere presentato in inglese. La CbCR \u00e8 obbligatoria per i contribuenti aventi diritto, come definiti nel Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2017. Deve essere presentato per ogni anno fiscale di rendicontazione entro 12 mesi dall'ultimo giorno dell'anno fiscale di rendicontazione.<br \/>\nPer le aziende che optano per la documentazione TP (Master File, Documentazione specifica per paese - si veda anche la risposta alla domanda 21) \u00e8 previsto un approccio semplificato per le piccole e medie imprese (PMI) con riferimento alle informazioni fornite nel Country File (Country specific documentation): le PMI hanno il diritto di non aggiornare le informazioni specifiche per due periodi fiscali successivi al periodo a cui si riferisce la documentazione,  nel caso in cui l'analisi di comparabilit\u00e0 si basi su fonti di informazione accessibili al pubblico e nella misura in cui i fattori di comparabilit\u00e0 non subiscano cambiamenti sostanziali durante i periodi d'imposta sopra menzionati. Le imprese sono qualificate come \"piccole o medie imprese\" nel caso in cui il loro fatturato o fatturato complessivo non superi la soglia di cinquanta milioni di euro. In deroga a tale definizione, le entit\u00e0 non rientrano in questa definizione qualora controllino direttamente o indirettamente \u2013 o siano controllate direttamente o indirettamente da \u2013 un'entit\u00e0 non qualificata come \"piccola o media impresa\". Per quanto riguarda la normativa CbCR, l'Entit\u00e0 Capogruppo, residente in Italia, di un Gruppo Multinazionale di Imprese con ricavi totali consolidati di gruppo non inferiori a 750 000 000 EUR deve presentare la CbCR.<\/td><td class=\"column-2\"><strong>Documentazione sui prezzi di trasferimento<\/strong><br \/>\nLe norme sull'imposta sul reddito (documentazione sui prezzi di trasferimento) del 2018 stabiliscono le informazioni che i contribuenti devono fornire nella loro documentazione sui prezzi di trasferimento. Le informazioni che i contribuenti devono fornire a livello di entit\u00e0 e di gruppo sono in gran parte simili a quelle del fascicolo locale e del fascicolo principale dell'OCSE, rispettivamente.<br \/>\nLa documentazione relativa ai prezzi di trasferimento deve essere predisposta entro e non oltre il momento della dichiarazione dei redditi e deve essere presentata entro 30 giorni su richiesta dell'Inland Revenue Authority of Singapore (\"IRAS\"). Il contenuto della documentazione sui prezzi di trasferimento a livello di entit\u00e0 e di gruppo \u00e8 in gran parte simile a quello del file locale e del fascicolo principale dell'OCSE, rispettivamente. <br \/>\nLa documentazione sui prezzi di trasferimento deve essere redatta in inglese o tradotta in inglese.  Le regole per la documentazione sui prezzi di trasferimento e l'esenzione dalla documentazione sui prezzi di trasferimento sono fornite nelle Income Tax (Transfer Pricing Documentation) Rules 2018. Le linee guida sulla preparazione della documentazione sui prezzi di trasferimento sono fornite nelle Linee guida sui prezzi di trasferimento di Singapore. <br \/>\nI contribuenti che non sono tenuti a preparare la documentazione sui prezzi di trasferimento ai sensi della sezione 34F della legge sull'imposta sul reddito sono incoraggiati a prepararla seguendo le indicazioni contenute nelle linee guida sui prezzi di trasferimento di Singapore.<br \/>\nL'esenzione dalla documentazione relativa ai prezzi di trasferimento si applica alle operazioni nazionali con parti correlate soggette alla stessa aliquota d'imposta, ai prestiti nazionali con parti correlate in cui il prestatore non svolge attivit\u00e0 di assunzione e prestito di denaro, ai prestiti con parti correlate non superiori a 15 milioni di SGD in cui il contribuente applica il margine indicativo (cfr. punto 26 di seguito), ai servizi di supporto di routine per i quali il contribuente applica il maggiorazione del 5% dei costi (cfr. punto 16 sopra),  l'operazione con parte correlata oggetto di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento e l'operazione con parti correlate di valore non superiore a un certo valore. L'esenzione \u00e8 prescritta dalle norme sull'imposta sul reddito (documentazione sui prezzi di trasferimento) del 2018. Le linee guida sono fornite nelle Linee guida sui prezzi di trasferimento di Singapore.<\/td><td class=\"column-3\"><strong>Documentazione sui prezzi di trasferimento<\/strong><br \/>\nIl contribuente non presenta questi documenti, ma \u00e8 tenuto a prepararli entro il momento in cui presenta la relativa dichiarazione dei redditi australiana.  Le linee guida amministrative TR 2014\/8 - Imposta sul reddito: documentazione sui prezzi di trasferimento e la suddivisione 284-E del Taxation Administration Act 1953, stabiliscono il punto di vista dell'ATO sulle modalit\u00e0 di applicazione delle disposizioni.<br \/>\nLe disposizioni australiane in materia di rendicontazione CbC sono contenute nella Sottodivisione 815-E ITAA 1997. Tutte le dichiarazioni di rendicontazione CbC, inclusi il file principale, il file locale e il rapporto CbC, devono essere presentate entro 12 mesi dalla fine del periodo di rendicontazione a cui si riferiscono.  Le dichiarazioni devono essere depositate elettronicamente in formato XML Schema e in inglese. L'Australia \u00e8 firmataria dell'accordo multilaterale tra autorit\u00e0 competenti che consente lo scambio di rapporti CbC (esclusi il master file e il file locale) con le autorit\u00e0 fiscali di altre giurisdizioni firmatarie. L'International Dealings Schedule fa parte della dichiarazione dei redditi e deve essere presentata insieme alla dichiarazione dei redditi quando \u00e8 dovuta.  Inoltre, i contribuenti possono, su base volontaria, preparare la documentazione relativa ai prezzi di trasferimento per comprovare la loro conformit\u00e0 al principio di libera concorrenza (compresi i dettagli dei comparabili e delle politiche in materia di prezzi di trasferimento) al di l\u00e0 dei requisiti minimi di legge.  <br \/>\nI soggetti segnalanti CbC possono richiedere un'esenzione dall'obbligo di presentare una relazione CbC, un master file e un file locale.  Le esenzioni sono valutate caso per caso.  Ad esempio, pu\u00f2 essere concessa un'esenzione in relazione alla relazione CbC se l'ATO conclude che non vi \u00e8 nessun'altra giurisdizione che possa aspettarsi di ricevere una relazione CbC dall'Australia in relazione a un'entit\u00e0 (il regime di segnalazione CbC dell'Australia include nel suo ambito di applicazione le entit\u00e0 che non svolgono operazioni offshore).  Inoltre, a un'entit\u00e0 pu\u00f2 essere concessa un'esenzione in relazione al file locale o al master file se l'ATO conclude che il rischio di prezzi di trasferimento \u00e8 nullo o limitato sulla base dell'assenza di operazioni transfrontaliere con parti correlate.   Nell'ambito delle norme generali sulla conservazione dei registri dei prezzi di trasferimento, si applica la sottodivisione 284-E dell'allegato 1 del Taxation Administration Act 1953 (cfr. risposta alla domanda 21). Documentare gli accordi sui prezzi di trasferimento per soddisfare tutti i requisiti della Sottodivisione 284-E dell'Allegato 1 del Taxation Administration Act 1953 (TAA) pu\u00f2 imporre un onere amministrativo per alcuni contribuenti che presentano accordi a basso rischio. Per aiutare tali contribuenti, sono state sviluppate opzioni semplificate di conservazione dei registri dei prezzi di trasferimento per ridurre al minimo l'onere di conservazione dei registri per i contribuenti ammissibili. Si veda la risposta alla domanda 26 per ulteriori dettagli.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-17\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>Specifiche penali in materia di prezzi di trasferimento e\/o incentivi alla conformit\u00e0 in materia di documentazione sui prezzi di trasferimento<\/strong><br \/>\nPer le aziende che optano per la documentazione TP (Master File e documentazione specifica per paese) \u00e8 garantita la protezione sanzionatoria se i requisiti documentali sono soddisfatti (i.e. la documentazione TP \u00e8 corretta, nel senso che fornisce ai revisori fiscali i dati e le informazioni necessarie per effettuare un'analisi dei prezzi di trasferimento applicati, con una specifica descrizione accurata delle operazioni rilevanti e un'analisi di comparabilit\u00e0,  compresa un'analisi funzionale, indipendentemente dal fatto che il metodo dei prezzi di trasferimento o la selezione di operazioni o imprese comparabili adottate dal contribuente siano diverse da quelle individuate dall'amministrazione fiscale).<\/td><td class=\"column-2\"><strong>Specifiche penali in materia di prezzi di trasferimento e\/o incentivi alla conformit\u00e0 in materia di documentazione sui prezzi di trasferimento<\/strong><br \/>\nI contribuenti che non preparano la documentazione sui prezzi di trasferimento in conformit\u00e0 con la sezione 34F della legge sull'imposta sul reddito sono passibili di una multa non superiore a 10.000 SGD. Quando l'IRAS effettua un adeguamento dei prezzi di trasferimento su un contribuente ai sensi dell'articolo 34D della legge sull'imposta sul reddito, il contribuente \u00e8 soggetto a una maggiorazione del 5% dell'importo dell'adeguamento ai sensi dell'articolo 34E della legge sull'imposta sul reddito. La sanzione e la maggiorazione decorreranno dall'anno di accertamento 2019 (ossia l'esercizio finanziario 2018).<\/td><td class=\"column-3\"><strong>Specifiche penali in materia di prezzi di trasferimento e\/o incentivi alla conformit\u00e0 in materia di documentazione sui prezzi di trasferimento<\/strong><br \/>\nLa mancata presentazione da parte di un'entit\u00e0 segnalante CbC della relazione CbC, del master file o del file locale comporter\u00e0 sanzioni significative in Australia.   In base alle norme pi\u00f9 generiche sulla conservazione dei registri dei prezzi di trasferimento, che si applicano alle entit\u00e0 segnalanti CbC e a quelle che non lo sono, non sono previste sanzioni specifiche per la mancata preparazione\/mancata presentazione della documentazione sui prezzi di trasferimento, ma si applicano le disposizioni generali della normativa fiscale per la mancata conservazione, presentazione e presentazione della documentazione. Cfr. la risposta alla domanda 21 relativa agli incentivi alla conformit\u00e0 sotto forma di attenuazione delle sanzioni ai sensi della sottodivisione 284-E del Taxation Administration Act 1953.  Le sanzioni amministrative sono raddoppiate nel caso delle \"Entit\u00e0 globali significative\", che includono nel suo ambito di applicazione le entit\u00e0 che si qualificano come \"entit\u00e0 segnalanti CbC\" e quelle che hanno obblighi di segnalazione CbC ai sensi del diritto interno australiano.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-18\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>Approcci amministrativi per evitare e risolvere le controversie<\/strong><br \/>\nI contribuenti residenti possono richiedere all'amministrazione finanziaria italiana una rettifica unilaterale corrispondente in caso di rettifica primaria notificata da un altro Paese che comporti una doppia imposizione. In caso di rettifica primaria estera dei prezzi di trasferimento, l'Agenzia delle Entrate (IRA) pu\u00f2 riconoscere una rettifica al ribasso non solo in esecuzione di una Procedura Amichevole ma anche su richiesta formale del contribuente.  <br \/>\nLa nuova procedura consente ai contribuenti italiani di ottenere una rettifica unilaterale al ribasso del proprio reddito imponibile a seguito di rettifica dei prezzi di trasferimento effettuata dall'amministrazione finanziaria estera. L'IRA valuta se l'adeguamento primario effettuato dall'altro Stato \u00e8 conforme all'ALP, a condizione che sia in vigore una CDI con l'altro Stato, che consenta un adeguato scambio di informazioni.<\/td><td class=\"column-2\"><strong>Approcci amministrativi per evitare e risolvere le controversie<\/strong><br \/>\nI contribuenti devono fare riferimento alle linee guida sui prezzi di trasferimento di Singapore e al profilo MAP di Singapore per il processo da seguire se desiderano richiedere APA e MAP. Generalmente, un APA copre da tre a cinque esercizi finanziari futuri (\"periodo di riferimento\") e non pi\u00f9 di due anni precedenti (\"anni di rollback\"), a condizione che non vi siano differenze significative nei fatti e nelle circostanze per il periodo coperto e gli anni di roll-back. Non \u00e8 consentito alcun anno di rollback per l'APA unilaterale. Singapore partecipa dal 2021 all'International Compliance Assurance Programme (ICAP) dell'OCSE per fornire certezza fiscale ai contribuenti.<\/td><td class=\"column-3\"><strong>Approcci amministrativi per evitare e risolvere le controversie<\/strong><br \/>\nL'Australia ha messo in atto un programma APA come parte della nostra strategia di conformit\u00e0. Il Commissioner of Taxation pu\u00f2 stipulare APA unilaterali in virt\u00f9 dei poteri amministrativi generali di cui alle sezioni da 1 a 7 dell'ITAA 1997. Un'autorit\u00e0 competente autorizzata pu\u00f2 stipulare un APA bilaterale o multilaterale ai sensi dell'articolo MAP del trattato fiscale pertinente. Per ulteriori informazioni sull'amministrazione del programma APA, fare riferimento a PS LA 2015\/4 Advanced Pricing Arrangements. <\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-19\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>Approdi sicuri e altre misure di semplificazione<\/strong><br \/>\nLa legislazione nazionale TP non prevede alcuna disposizione specifica per quanto riguarda le zone di sicurezza e altre misure di semplificazione.<\/td><td class=\"column-2\"><strong>Approdi sicuri e altre misure di semplificazione<\/strong><br \/>\nOltre al mark-up del 5% per i servizi di supporto ordinario di cui sopra, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2017, Singapore ha istituito un margine indicativo che i contribuenti possono scegliere di applicare a ciascun prestito con parti correlate che non superi i 15 milioni di SGD al momento dell'ottenimento o della fornitura del prestito. I contribuenti deciderebbero il tasso di riferimento di base appropriato su cui applicare il margine indicativo per arrivare al tasso di interesse. Lo scopo del margine indicativo \u00e8 quello di facilitare lo sforzo di conformit\u00e0 dei contribuenti nel determinare il margine di credito per sostenere il rischio di insolvenza del debitore.  <\/td><td class=\"column-3\"><strong>Approdi sicuri e altre misure di semplificazione<\/strong><br \/>\nL'Australia dispone gi\u00e0 di una serie di misure di semplificazione dei prezzi di trasferimento soggette a varie soglie; tuttavia, le misure di semplificazione non costituiscono letteralmente \u00abapprodi sicuri\u00bb nella misura in cui non rinunciano all'applicazione del criterio legale sottostante. I servizi infragruppo sono una delle sette opzioni di registrazione semplificate dei prezzi di trasferimento disponibili. Il materiale di orientamento per i contribuenti sulle modalit\u00e0 di utilizzo delle misure amministrative di semplificazione \u00e8 pubblicato dal Commissioner in una Practical Compliance Guideline (PCG).<br \/>\nSono disponibili sette opzioni semplificate per la determinazione dei prezzi di trasferimento: piccoli contribuenti, distributori, servizi infragruppo a basso valore aggiunto, prestiti in entrata di basso livello, materialit\u00e0, servizi tecnici, prestiti in uscita di basso livello. Ulteriori dettagli sono disponibili nella Practical Compliance Guideline PCG 2017\/2 Simplified Transfer Pricing Record Keeping Options.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-20\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>Rettifiche di fine esercizio<\/strong><br \/>\nLa normativa nazionale TP non prevede alcuna disposizione specifica per gli adeguamenti di fine esercizio.<\/td><td class=\"column-2\"><strong>Rettifiche di fine esercizio<\/strong><br \/>\nSingapore accetter\u00e0 le rettifiche di fine anno effettuate dai contribuenti per garantire che i loro risultati dichiarati dalle imposte siano coerenti con i prezzi di libera concorrenza indicati nelle loro analisi e politiche sui prezzi di trasferimento quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: <br \/>\na) i contribuenti devono disporre di analisi dei prezzi di trasferimento e di una documentazione contemporanea sui prezzi di trasferimento per stabilire i prezzi di libera concorrenza; <br \/>\nb) I contribuenti devono effettuare le rettifiche di fine esercizio in modo simmetrico nei conti delle parti correlate interessate. Ci\u00f2 al fine di evitare la doppia imposizione o la doppia non imposizione; e <br \/>\nc) I contribuenti devono effettuare le rettifiche prima di presentare la dichiarazione dei redditi.<\/td><td class=\"column-3\"><strong>Rettifiche di fine esercizio<\/strong><br \/>\nLa normativa nazionale TP non prevede alcuna disposizione specifica per gli adeguamenti di fine esercizio.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-21\">\n\t<td class=\"column-1\"><strong>Attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni<\/strong><br \/>\nLa versione dell'articolo 7 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE del 2010 \u00e8 stata inclusa in due trattati fiscali gi\u00e0 in vigore e in una serie di trattati in fase di negoziazione e\/o ratifica. Anche i trattati fiscali che non contengono l'AOA possono essere interpretati in modo dinamico, nella misura in cui ci\u00f2 non implichi una violazione del trattato, dato che l'AOA \u00e8 previsto anche dalla legislazione nazionale.<\/td><td class=\"column-2\"><strong>Attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni<\/strong><br \/>\nI trattati fiscali di Singapore non contengono la nuova versione dell'articolo 7 (OCSE MTC 2010 e successivi). Di conseguenza, Singapore non applica l'approccio autorizzato dell'OCSE (\"AOA\"). Nel determinare gli utili attribuibili a una SO Singapore applica la pertinente convenzione fiscale e il principio di base secondo cui gli utili attribuibili a una SO sono quelli che la SO avrebbe ricavato se fosse stata un'impresa separata e indipendente impegnata nelle stesse attivit\u00e0 o in attivit\u00e0 simili a condizioni identiche o simili (cfr. paragrafo 31 delle linee guida supplementari dell'OCSE del 2018 sull'attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni),  insieme alle linee guida fornite nelle linee guida sui prezzi di trasferimento di Singapore e dell'OCSE.<\/td><td class=\"column-3\"><strong>Attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni<\/strong><br \/>\nLa normativa nazionale TP non prevede alcuna disposizione specifica per l'attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni.<br \/>\nLa legge fiscale australiana non riconosce i rapporti tra le diverse parti di un'entit\u00e0. Ci\u00f2 significa che solo le entrate e le spese provenienti da altre entit\u00e0 possono essere attribuite a PE. Vale a dire, l'Australia segue l'approccio dell'attivit\u00e0 commerciale rilevante quando attribuisce gli utili di libera concorrenza alle PE e, in particolare, le transazioni fittizie tra la PE e la sede centrale non sono riconosciute come parte del processo di attribuzione. Questo approccio \u00e8 delineato nel Taxation Ruling TR 2001\/11.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<!-- #tablepress-3 from cache -->\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":7110,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-7098","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.9 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Comparativa Sintesi normativa sul Transfer Pricing in Italia, Singapore e Australia | Algebra<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"TP IT-SG-AU Comparativo. tabella comparativa. tutte le info nell&#039;articolo...\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" 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